Art. 1.

      1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, occorsi in una struttura sanitaria pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa.
      2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 devono stipulare l'assicurazione obbligatoria per danni a persone.